
02 39666476
Joker Immobiliare propone immobili residenziali e commerciali in affitto e vendita a Milano e nel Salento
SEDE DI MILANO
Telefono: +39 02 39666476
Cellulare: +39 345 2209627
Email
RECAPITO LECCE
Si riceve solo per appuntamento
Cellulare: +39 349 3392560
Email
Dopo l’atto notarile di acquisto di una casa vi è una serie di formalità burocratiche da espletare e una serie di aspetti ai quali bisogna prestare attenzione. Il tutto viene qui riassunto al fine di dare al lettore una rapida guida.
La “IUC” è stata introdotta con la Legge Finanziaria per l’anno 2014 e comprende tre diverse imposte:
L’IMU è dovuta in due rate: l’acconto, che riguarda il primo semestre dell’anno e scade il 16 giugno, e il saldo che riguarda il secondo semestre e scade il 16 dicembre. L’IMU è dovuta in base ai mesi di possesso dell’immobile dell’anno in corso. Se l’acquisto del bene avviene entro il 15 del mese l’intero mese sarà a carico della parte acquirente; se l’acquisto avviene dal giorno 16 l’intero mese rimarrà a carico della parte venditrice.
Per la TARI e la TASI, invece, vi sono due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun Comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. Si precisa che è prevista anche la possibilità del pagamento in un’unica soluzione.
Il nuovo proprietario è tenuto a dichiarare all’Ufficio Tributi del Comune i suoi diritti immobiliari. I comuni hanno la facoltà di regolamentare in maniera differente il regime di dichiarazione, con particolare riferimento a tempi e modalità; è opportuno, pertanto, informarsi presso il competente ufficio dei tributi del Comune al fine di evitare degli illeciti.
Per determinare la base imponibile per il pagamento dell’imposta dovuta per una casa di abitazione e relative pertinenze si deve rivalutare la rendita catastale del 5% e poi moltiplicarla per 160.
Le aliquote vengono stabilite dai singoli Comuni entro i limiti previsti dal Legislatore Statale. Il pagamento deve essere effettuato solo con modello F24.
L’IRPEF dovuta sul reddito da immobili è calcolata nella Dichiarazione dei Redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) da presentare l’anno successivo a quello di acquisto, in proporzione ai giorni di possesso dell’immobile acquistato. Il reddito immobiliare va sommato agli altri redditi conseguiti.
L’imposta da versare varia in base alla rendita catastale, all’utilizzo dell’immobile o dall’eventuale canone di locazione percepito. Se l’immobile costituisce, però, la “prima casa” si ha una esenzione totale in quanto opera una deduzione dal reddito complessivo pari all’ammontare dell’intera rendita catastale.
Di fondamentale importanza è occuparsi delle utenze (energia elettrica, gas e acqua) al fine di evitare che rimangano intestate al vecchio proprietario o da questo cessate. È necessario, quindi, intestare a proprio nome i contratti relativi alla casa appena acquistata:
È possibile fare la procedura anche on line e sono previste riduzioni di tariffa per l’uso domestico residente.
Le medesime società di fornitura energia elettrica e gas richiederanno poi la comunicazione dei dati catastali dell’immobile a cui è destinato il servizio ed il titolo di possesso dell’immobile (ad esempio: proprietà, locazione, usufrutto, comodato).
Tali dati si possono trovare nel testo dell’atto notarile o sul certificato di avvenuta stipula.
Il trasferimento dell’immobile deve essere comunicato all’amministratore di condominio, affinché possa procedere al corrette addebito delle spese condominiali ed ai conteggi di conguaglio. A tal fine è sufficiente consegnare all’amministratore di condominio il certificato di avvenuta stipula dell’atto di compravendita che viene consegnato dal notaio alla fine del rogito.
Se l’acquirente ha contratto un mutuo ipotecario/fondiario per l’acquisto dell’abitazione principale, gli spetta la detrazione d’imposta IRPEF nella misura del 19% sugli interessi passivi ed oneri accessori fino ad un massimo di euro 4.000. La detrazione è ammessa alle seguenti condizioni:
Per “oneri accessori” detraibili si intendono, oltre agli interessi passivi, l’onorario del notaio relativo al contratto di mutuo ipotecario (escluso, però, l’onorario per l’atto di compravendita) e le altre spese accessorie (es. spese di perizia, spese di istruttoria).
In sede di dichiarazione dei redditi, l’acquirente può portare in detrazione anche il 19% delle spese sostenute per l’intermediazione immobiliare fino alla concorrenza massima di Euro 1000,00, e quindi per un importo massimo di Euro 190,00. La condizione per poter fruire della detrazione è che l’intermediazione abbia riguardato l’acquisto di una “prima casa”.
Il testo unico delle Imposte sui Redditi all’art. 16-bis dà la possibilità di detrarre le spese per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Le detrazioni spettano in misura diversa a seconda della tipologia di intervento che si andrà a realizzare.
Le formalità da rispettare per godere delle agevolazioni sono:
Nel caso di acquisto di una casa, può essere opportuno sottoscrivere una polizza assicurativa. La scelta della polizza dipende dalle esigenze del proprietario e per questo le compagnie assicurative offrono diverse tipologie, che vanno dal risarcimento del danno, alla tutela legale, al furto, alla responsabilità verso terzi, nonché alla protezione dei familiari e degli eventuali animali domestici.
Attenzione al caso di acquisto di un appartamento in condominio; in questi casi è possibile che il condominio abbia già una polizza globale fabbricati. Detta polizza tutela il condominio dalle responsabilità civile e copre i danni causati dall’edificio e sull’edificio. In particolare copre i danni che potrebbero cagionare le parti comuni a terzi e agli stessi condomini nonché i danni causati da proprietà esclusive dei condomini quali, ad esempio, le rotture dei tubi della singola unità immobiliare privata. Qualora il condominio abbia questa polizza, bisogna accertarsi che il contratto relativo all’assicurazione della propria abitazione copra eventi dannosi non previsti dalla polizza assicurativa condominiale al fine di ridurne i costi. In altre parole, l’assicurazione privata sulla propria casa deve completare la copertura assicurativa già prevista dal condominio e non sovrapporsi, parzialmente o totalmente, ad essa.
Entro 20 giorni dall’entrata nella nuova casa, qualora si sposti contestualmente anche il domicilio, ovvero il luogo in cui abitualmente si vive, è necessario effettuare il cambio di residenza.
Tale formalità si esegue tramite appositi moduli forniti dal Comune, in cui indicare tutti i propri dati inclusi quelli relativi ad eventuali patenti di guida.
Nello stesso momento è anche possibile richiedere permessi di sosta in strada per residenti, sulle c.d. “strisce gialle”.
Dopo il cambio residenza, è facoltà del Comune inviare un funzionario che controlli l’effettivo presenza del dichiarante nell’abitazione e l’idoneità della stessa ad essere abitata. A tal fine, è necessaria la presenza di un letto, tavolo e sedie, oltre agli arredi fissi di cucina e bagno.
OFFICINANOTARILE.IT
Iscriviti ai nostri Social per ricevere gli aggiornamenti del mondo immobiliare
Continua la ricerca su Agestanet, 120.000 immobili condivisi tra agenzie in tutta Italia
Ci sono nuovi immobili disponibili nel nostro catalogo
Vedi gli ultimi immobili inseriti